Art. 11
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 27 feb 2010
(Funzionamento del Consiglio)
Nelle materie indicate al n. 1 dell' il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi
...
il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi
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Storico versioni
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