Art. 14

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 19 giu 2006
(Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia) Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall': 1) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109 ; 2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune; 3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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