Art. 18

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 20 gen 1981
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore) Il Presidente del Consiglio superiore: 1) indice le elezioni dei componenti magistrati; 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare; 3) convoca e presiede il Consiglio superiore; 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ; 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
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