Art. 18
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 20 gen 1981
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore)
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno
;
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
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