Art. 20

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 21 giu 2022
(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore) Il Consiglio superiore: 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere; 3) elegge il Vice Presidente; 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro; 5) esprime parere nei casi previsti dall' penultimo comma; 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio .
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