Art. 18 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 18

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 20 gen 1981
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore) Il Presidente del Consiglio superiore: 1) indice le elezioni dei componenti magistrati; 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare; 3) convoca e presiede il Consiglio superiore; 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ; 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
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