Art. 33
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell', lettera b), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà per il tempo in cui dura tale impossibilità.
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