Art. 29
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.
Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.
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