Art. 34

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato. Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso. Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo