Art. 34
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.
Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.
Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.
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