Art. 35

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinunce, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformità degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale.
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