Art. 40

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potestà o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.
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