Art. 32

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Nei casi di abuso della patria potestà da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall' del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile.
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