Art. 25

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi. Alla revoca del presidente o del vice presidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il Comitato provinciale. I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo. L'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo Presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.
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