Art. 19

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone. Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo