Art. 11

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra. Il Comitato nazionale: a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ed ai consoli le somme occorrenti; b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonchè quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere; d) da parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.
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