Art. 13
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato, provinciale è composto:
a) di tre membri, nominati dal prefetto della Provincia tra persone, dell'uno e dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza agli orfani di guerra;
b) del giudice tutelare;
c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;
d) di un delegato dell'Ordinario militare
e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed
assistenza agli invalidi di guerra;
f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;
g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana
i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale
del fanciullo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera a).
Il presidente ed il vicepresidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato provinciale.
Il Comitato provinciale dura in carica quattro anni, computati dalla data, dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.
Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.
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