Art. 7

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Sono considerati orfani: a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento; b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subite purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo