Art. 19
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.
Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.
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