Art. 3

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

In vigore dal 24 dic 1996
Fanno parte del Ministero della sanità: 1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; 2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica; 3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale; 4) la Direzione generale del servizio farmaceutico; 5) la Direzione generale dei servizi veterinari; 6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione; 7) la Direzione generale degli ospedali. Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità. Dipende dal Ministro per la sanità l'Istituto superiore di sanità che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724. (3)
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