Art. 6
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 14 ago 1958
Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.
Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto può disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.
Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.
Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale può avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.
Storico versioni
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