Art. 2
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 14 ago 1958
Sono devolute al Ministero della sanità:
1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;
3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
Il Ministero della sanità, inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilità e, quando occorra, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
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