Art. 4
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 14 ago 1958
Sono organi periferici del Ministero della sanità:
1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;
2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;
3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.
Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;296#art-4