Art. 4

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

In vigore dal 14 ago 1958
Sono organi periferici del Ministero della sanità: 1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto; 2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali; 3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.
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