Art. 8

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

In vigore dal 14 ago 1958
Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanità. Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità. Fino a quando non sarà provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanità può avvalersi di personale comandato ai sensi dell', primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.
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