Art. 12

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

In vigore dal 14 ago 1958
La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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