Art. 3
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 24 dic 1996
Fanno parte del Ministero della sanità:
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali.
Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità. Dipende dal Ministro per la sanità l'Istituto superiore di sanità che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724. (3)
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