Art. 9
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente , è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.
Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del secondo comma e successivi del precedente è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all', lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione.
Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.
È, comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.
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