Art. 14

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 14 ago 1966
Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui allo che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego. Il servizio civile prestato dal personale di cui allo nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati. Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto del servizio di cui al precedente comma prestato posteriormente al compimento del 50° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.
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