Art. 13

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere. Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.
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