Art. 17

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge. Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo