Art. 16
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.
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