Art. 8

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 24 dic 1961
Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
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