Art. 6
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente , che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo , e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.
Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui al successivi articoli.
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