Art. 7
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
Il personale di cui all', n. 1), è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.
Il personale di cui all', nn. 2) e 4), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.
Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo, contemplato dall', lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.
Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.
È altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.
Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.
Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.
Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Storico versioni
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