Art. 16
LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
In vigore dal 6 apr 1958
È autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti in fruttiferi di tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;174#art-16