Art. 11

LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

In vigore dal 6 apr 1958
Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all' del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all' del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all' del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
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