Art. 12

LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

In vigore dal 2 feb 1962
Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.
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