Art. 14
LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
In vigore dal 6 apr 1958
Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro nulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro per l'interno dal Ministro per il tesoro e dal Commissario per il turismo.
I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
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