Art. 19
LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
In vigore dal 6 apr 1958
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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