Art. 18

LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

In vigore dal 6 apr 1958
Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo