Art. 10
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93
In vigore dal 21 mar 1958
Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovrà contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la più esatta individuazione della malattia o lesione presentata.
Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale è preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.
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