Art. 13

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione. L'Ispettorato del lavoro è incaricato della vigilanza e del controllo ai fini della applicazione del comma precedente.
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