Art. 14

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.
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