Art. 12

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 17 apr 1975
Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta .
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