Art. 15
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93
In vigore dal 21 mar 1958
In deroga alle disposizioni contenute nel precedente , sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente , in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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