Art. 5

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 30 mag 1982
L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione .
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