Art. 2
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93
In vigore dal 4 dic 1986
L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.
Per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20 per cento.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvederà con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilità.
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