Art. 4

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.
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