Art. 3

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

In vigore dal 21 mar 1958
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una rendita per inabilità permanente; 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte; 3) le cure mediche e chirurgiche; 4) la fornitura di apparecchi di protesi.
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