Art. 3
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93
In vigore dal 21 mar 1958
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) una rendita per inabilità permanente;
2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
3) le cure mediche e chirurgiche;
4) la fornitura di apparecchi di protesi.
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