Art. 15

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 15 ago 1965
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1 gennaio 1958. Entro due anni dall'entrata, in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri. La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti principi: a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti; b) l'ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda; c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di riversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto; d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonchè i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.
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