Art. 16

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 1 mar 1958
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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